LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.
 5200/91 del r.g. aa.cc., proposto da  Luisa  Petrelli,  elettivamente
 domiciliata  in  Roma, lungotevere delle Navi n. 30, presso lo studio
 dell'avv. Federico Sorrentino che la rappresenta  e  difende,  giusta
 delega  a margine del ricorso, ricorrente, contro il comune di Lecce,
 intimato, per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al
 giudizio innanzi al pretore di Lecce iscritto al n. 225/1988;
    Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 3 dicembre 1992 la
 relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. Meriggiola;
    Udito l'avv. F. Sorrentino;
    Udito il p.m., nella persona del dott. Franco Morozzo della Rocca,
 sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di  cassazione
 che  ha  concluso  per  la  giurisdizione  dell'autorita' giudiziaria
 ordinaria;
    Esaminati gli atti e le argomentazioni svolte dalle parti,  rileva
 che  contro  il  decreto  7 gennaio 1988, con il quale il sindaco del
 comune di  Lecce  ha  disposto  la  revoca  dell'assegnazione  di  un
 appartamento con promessa di futura vendita, decisa il 6 ottobre 1960
 in  favore  di  Petrelli Giuseppe, l'erede Petrelli Luisa ha proposto
 ricorso al pretore, quindi alla Corte di cassazione, perche'  venisse
 accertato  se  la controversia spetti alla giurisdizione ordinaria od
 amministrativa, costantemente richiamandosi al disposto dell'art. 19,
 settimo comma, della legge della regione Puglia 11 dicembre 1984,  n.
 54, sulla disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
 a  norma  del quale contro il provvedimento del sindaco l'interessato
 puo' proporre  ricorso  al  pretore  del  luogo  in  cui  e'  situato
 l'alloggio, entro un termine perentorio.
    Tale  norma  peraltro  ha natura strettamente processuale, materia
 questa  la  cui  disciplina  viene  attribuita  dall'art.  108  della
 Costituzione alla competenza esclusiva del legislatore statale.
    Appare pertanto fondato il sospetto, esplicitamente avanzato dalla
 ricorrente,  che  si  versi in una ipotesi di violazione del precetto
 costituzionale.
    Ne' vale osservare che  si  tratta  di  disposizione  riproduttiva
 dell'art.  11,  tredicesimo  comma,  del  d.P.R. 30 dicembre 1972, n.
 1035, in quanto gli organi legislativi delle regioni, come rileva  la
 costante  giurisprudenza della Corte costituzionale, nel disciplinare
 le materie rientranti nella propria competenza legislativa, sia  essa
 concorrente  od  esclusiva, debbono astenersi dall'interferire con la
 normativa  generale   o   speciale   dello   Stato   sull'ordinamento
 giurisdizionale  e  sulla  regolamentazione  processuale  dei giudizi
 dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria od amministrativa.
    Dall'applicazione di tale principio discende anche la  preclusione
 per  le  regioni della possibilita' di riprodurre nelle proprie leggi
 norme legislative dello Stato, comportando tale sistema una  indebita
 novazione delle fonti.
    Poiche'  la  questione  di  legittimita'  costituzionale sollevata
 appare rilevante per la decisione, essendo stato il ricorso  al  pre-
 tore  proposto  facendo  richiamo  alle  facolta'  attribuite da tale
 norma, gli atti  vanno  rimessi  alla  Corte  costituzionale,  previo
 esperimento degli adempimenti di legge.