LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 5200/91 del r.g. aa.cc., proposto da Luisa Petrelli, elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere delle Navi n. 30, presso lo studio dell'avv. Federico Sorrentino che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente, contro il comune di Lecce, intimato, per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio innanzi al pretore di Lecce iscritto al n. 225/1988; Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 3 dicembre 1992 la relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. Meriggiola; Udito l'avv. F. Sorrentino; Udito il p.m., nella persona del dott. Franco Morozzo della Rocca, sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione che ha concluso per la giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria; Esaminati gli atti e le argomentazioni svolte dalle parti, rileva che contro il decreto 7 gennaio 1988, con il quale il sindaco del comune di Lecce ha disposto la revoca dell'assegnazione di un appartamento con promessa di futura vendita, decisa il 6 ottobre 1960 in favore di Petrelli Giuseppe, l'erede Petrelli Luisa ha proposto ricorso al pretore, quindi alla Corte di cassazione, perche' venisse accertato se la controversia spetti alla giurisdizione ordinaria od amministrativa, costantemente richiamandosi al disposto dell'art. 19, settimo comma, della legge della regione Puglia 11 dicembre 1984, n. 54, sulla disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a norma del quale contro il provvedimento del sindaco l'interessato puo' proporre ricorso al pretore del luogo in cui e' situato l'alloggio, entro un termine perentorio. Tale norma peraltro ha natura strettamente processuale, materia questa la cui disciplina viene attribuita dall'art. 108 della Costituzione alla competenza esclusiva del legislatore statale. Appare pertanto fondato il sospetto, esplicitamente avanzato dalla ricorrente, che si versi in una ipotesi di violazione del precetto costituzionale. Ne' vale osservare che si tratta di disposizione riproduttiva dell'art. 11, tredicesimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, in quanto gli organi legislativi delle regioni, come rileva la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, nel disciplinare le materie rientranti nella propria competenza legislativa, sia essa concorrente od esclusiva, debbono astenersi dall'interferire con la normativa generale o speciale dello Stato sull'ordinamento giurisdizionale e sulla regolamentazione processuale dei giudizi dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria od amministrativa. Dall'applicazione di tale principio discende anche la preclusione per le regioni della possibilita' di riprodurre nelle proprie leggi norme legislative dello Stato, comportando tale sistema una indebita novazione delle fonti. Poiche' la questione di legittimita' costituzionale sollevata appare rilevante per la decisione, essendo stato il ricorso al pre- tore proposto facendo richiamo alle facolta' attribuite da tale norma, gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale, previo esperimento degli adempimenti di legge.